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La Guida dell’Agenzia delle Entrate al Regime speciale IVA MOSS per i servizi di e-commerce intra-UE prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C)
Il Regime MOSS (Mini One Stop Shop) è il Regime speciale facoltativo ai fini IVA per i servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell’Unione Europea (VoES), esteso dallo scorso anno anche ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi “TTE”).
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L’adesione ai due Regimi speciali MOSS stabiliti e non stabiliti nell’Unione Europea (“Regime UE” e “Regime non UE”) è facoltativa e permette alle imprese di dichiarare e versare l’IVA sui servizi di e-commerce intra-UE prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C) esclusivamente presso un’autorità fiscale, evitando ai fornitori di doversi registrare presso ogni Stato Membro di consumo.
Di fatto l’adesione a questo Regime di tassazione opzionale, introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità IVA dei servizi TTE (recepite con il Dlgs n. 42/2015), semplifica le operazioni all’interno dell’UE. Tra i vantaggi l’esonero dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale IVA. L’adesione al Regime deve essere effettuata online, così come le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo.
Ora, con la circolare n. 22/E/2016 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul Regime speciale IVA MOSS, con particolare riferimento a rimborsi, solleciti e controlli.
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Solleciti
Con riferimento ai solleciti “pre controlli”, l’Agenzia precisa che:
- spetta allo Stato membro di registrazione inviare il primo “reminder” all’operatore che non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale o non ha versato l’IVA;
- i solleciti successivi spetteranno invece allo Stato membro “di consumo”, cioè quello in cui il soggetto presta servizi TTE a committenti B2C.
Rimborsi
Con riferimento ai rimborsi, si legge nella circolare:
- i soggetti registrati al MOSS in un altro Paese membro dell’Unione potranno chiedere direttamente attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia;
- gli operatori residenti e identificati ai fini MOSS nel nostro Paese potranno recuperare l’imposta a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali, scomputandola da quella dovuta per i servizi TTE resi a committenti non soggetti passivi di imposta nel nostro Paese;
- i soggetti extra Ue che hanno aderito al MOSS in Italia potranno chiedere il rimborso dell’imposta sugli acquisti di servizi nel nostro Paese nonostante abbiano svolto in Italia operazioni attive.
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Controlli automatizzati
La circolare si sofferma poi sulla disciplina dei controlli automatizzati sui soggetti passivi identificati in Italia, degli accertamenti sulle dichiarazioni trimestrali e delle sanzioni e sulle cause di cancellazione e di esclusione dal Regime, con particolare riferimento al periodo di “quarantena”. Si tratta d un periodo di tempo durante il quale l’operatore non può aderire al MOSS dopo esserne uscito (non si applica nel caso in cui il soggetto venga escluso perché non soddisfa più le condizioni necessarie):
- due trimestri dalla data di cessazione in caso di cancellazione volontaria o obbligatoria;
- otto trimestri in caso di esclusione “d’ufficio” per persistente mancata osservanza delle norme del Regime speciale.
Fonte: Agenzia delle Entrate.