Part-time per la pensione dal 2 giugno: destinatari i lavoratori del privato che maturano il requisito per pensione di vecchiaia entro fine 2018
Operativa dal 2 giugno la nuova forma di flessibilità in uscita prevista dalla Legge di Stabilità(comma 284), ovvero il part-time per la pensione per lavoratori del privato a cui mancano massimo tre anni al raggiungimento del requisito di vecchiaia. Le regole sono fissate dal DM Lavoro 7 aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale del 18 maggio). Sono esclusi dall’opzione i dipendenti pubblici ed i lavoratori prossimi al requisito per la pensione di anzianità (precoci).
Non hanno dunque diritto al part-time per la pensione i cosiddetti lavoratori precoci, ovvero coloro che al 31 dicembre 2018 maturano i requisiti per la pensione di anzianità, ossia 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
I destinatari sono invece i soli lavoratori dipendenti del privato, con contratto indeterminato a tempo pieno, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia: in pratica, lavoratori con almeno 20 anni di contributi, che avranno 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi per le lavoratrici).
Ricordiamo che lo strumento consente di scegliere un part-time al 40-60%, con una busta paga più alta rispetto all’orario di lavoro ridotto (perché comprensiva anche di una somma esentasse pari ai contributi per l’orario che non viene più lavorato)e contributivi figurativi che coprono gli anni del part-time come fossero a tempo pieno. Alla fine, il lavoratore non subisce decurtazioni sulla pensione finale.
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve presentare all’INPS una domanda per ottenere la certificazione sulla maturazione del requisito contributivo e anagrafico entro il 31 dicembre 2018. A questo punto, può stipulare con il datore di lavoro il contratto di part-time per la pensione, che dura fino al conseguimento del requisito pensionistico e specifica la riduzione dell’orario di lavoro.
La somma in più che il lavoratore percepisce in busta paga (corrispondente ai contributi per la differenza di orario fra il tempo pieno e il tempo parziale), non concorre alla formazione del reddito, quindi è esentasse e non soggetta a contribuzione previdenziale.
Per finanziare la misura sono stanziati 60 milioni di Euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. Fonte: DM Lavoro 2016